È ormai da quasi due mesi che non si è liberi di accendere il televisore senza essere importunati dagli spot del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che annunciano il Nuovo Apprendistato.
Tre spot quasi identici dove Fiorello, il giullare
più caro ai potenti, ci racconta quanto il governo abbia a cuore le
sorti di tutti noi tanto da aver varato un provvedimento come il nuovo
apprendistato che "può aprire un futuro ai giovani… che così apprendono,
guadagnano e intanto si diplomano e se sono già laureati si
specializzano".
In passato abbiamo avuto modo di analizzare dettagliatamente la riforma del lavoro varata dal governo Monti ed in particolare le
norme che regolano i contratti di apprendistato, dimostrando come
questo sia finalizzato unicamente ad abbassare il costo del lavoro, a
diminuire le tutele e a disciplinare in ingresso i giovani lavoratori. E' quindi facile immaginare il fastidio che possiamo provare nel subire questo tipo di propaganda, purtroppo però con la circolare ministeriale 5/2013 del 21 Gennaio questi spot suonano come una vera e propria beffa. Questa
circolare, destinata alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva,
avente come come oggetto le indicazioni operative per il personale
ispettivo in relazione alle violazioni in materia di apprendistato, fornisce
una posizione interpretativa che anche "Il Sole 24 Ore" non ha esitato a
definire "morbida" sulla gestione dell'obbligo formativo. Infatti, il quotidiano della Confindustria il 22 Gennaio titolava a tutta pagina "Apprendistato, meno sanzioni al datore se manca la formazione", fornendo probabilmente la migliore sintesi possibile del contenuto della circolare.
I contenuti della circolare
Ma vediamo nel dettaglio quali importanti novità introduce la circolare 5/2013.
La prima novità riguarda quella parte di formazione
che la legge prevede spetti alle regioni ed in particolare la cosiddetta
formazione trasversale, ovvero quelle conoscenze e capacità che tutti i
lavoratori devono possedere nelle seguenti aree: Competenze
relazionali, Organizzazione ed economia, Disciplina del rapporto di
lavoro e Sicurezza sul lavoro (misure collettive). Ebbene il
Ministero chiarisce che la mancata attivazione di tali percorsi
formativi esterni all'azienda non determina il disconoscimento del
rapporto di apprendistato e la conseguente riconduzione a quella che è la forma comune di rapporto di lavoro.
In poche parole se la regione non prevede, non
disciplina o se semplicemente non attiva la formazione per un qualsiasi
motivo, il datore di lavoro può tranquillamente assumere utilizzando la
formula dell'apprendistato pur essendo cosciente del fatto che al
lavoratore non verrà mai erogata la formazione prevista nel contratto.
Nonostante quindi venga meno in maniera
palese la natura addestrativa del rapporto, il datore può
tranquillamente godere dei benefici previsti dalla legge come
l'applicazione di un'aliquota contributiva agevolata pari al 10%, il non
computo del lavoratore nell'organico aziendale, il sottoinquadramento
dello stesso o la "percentualizzazione" della retribuzione.
Inoltre il Ministero specifica che "l'eventuale
attivazione dei percorsi formativi regionali solo dopo l'avvio del
rapporto di apprendistato (ad esempio dopo un anno dall'inizio del
rapporto) non comporterà automaticamente un obbligo di recupero, in capo
al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata nel periodo
antecedente".
L'eventualità che le regioni non attivino i percorsi
formativi non è così remota se pensiamo ai tagli dei trasferimenti agli
enti locali avvenuti in questi anni e a quelli che si prevedono per il
futuro.
Una situazione paradossale in particolare se rapportata a due aspetti specifici.
Il primo è che tra i soggetti
interessati ci sono giovani tra i 15 e i 25 anni assunti con contratto
d'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale valido
anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione in cui la
formazione trasversale gioca un ruolo fondamentale che di fatto si
sostituisce alla scuola. E l'altro riguarda il fatto che la formazione
trasversale - di cui evidentemente il ministero pensa si possa fare a
meno - riguarda aspetti importantissimi come quello dei "diritti" e
della sicurezza sul lavoro.
La seconda "rivoluzione" portata dalla
circolare n.5/2013 nell'interpretazione della normativa riguarda invece
la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere.
Si tratta di quella parte di formazione connessa direttamente alla mansione lavorativa e che come recita il Testo Unico "è svolta sotto responsabilità dell'azienda".
In questo caso il Ministero va ad integrare ed
approfondire la circolare n. 29/2011e il d.lgs. 124/2004, dove già si
affermava un "curioso" principio giuridico.
Questi provvedimenti, infatti, stabiliscono che "alla verifica" da parte degli "organi ispettivi "di un eventuale formazione carente non segue necessariamente l'applicazione del regime sanzionatorio" ma si procede "assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere". In pratica pur se si riscontra una violazione non si procede alla sanzione ma si raccomanda di non proseguire in tal senso.
Un principio interessante che se venisse traslato in
altri ambiti come, ad esempio, quello del Codice della Strada vorrebbe
dire che a coloro che vengono fermati per eccesso di velocità le
autorità preposte non dovrebbero comminare una multa, ma semplicemente
raccomandarsi di proseguire rispettando i limiti.
La circolare n.5/2013 al fine di uniformare il
comportamento ispettivo in questi casi fornisce una casistica che
determina i limiti entro i quali si può procedere con una disposizione
che imponga l'adempimento degli obblighi formativi e quando invece si è
costretti ad applicare il regime sanzionatorio. Cercando di riepilogare
quanto espresso all'interno delle circolare possiamo dire che:
In caso di contratto di apprendistato della dura di tre anni
La violazione delle ore di formazione previste per
il primo anno del contratto non dà mai luogo ad un disconoscimento del
rapporto.
Nel secondo anno la violazione si configura laddove
non siano state svolte almeno il 40% della somma delle ore previste per
il primo anno più la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi
dell'anno in corso rispetto al momento della verifica.
Nel terzo anno la violazione si configura laddove
non siano state svolte almeno il 60% della somma delle ore previste per
il primo e per il secondo anno più la quota parte delle ore riferite ai
mesi trascorsi dell'anno in corso rispetto al momento della verifica.
In caso di contratto di apprendistato della durata di cinque anni
La violazione delle ore di formazione previste per
il primo anno del contratto non dà mai luogo ad un disconoscimento del
rapporto.
Nel secondo anno la violazione si configura laddove
non siano state svolte almeno il 40% della somma delle ore previste per
il primo anno più la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi
dell'anno in corso rispetto al momento della verifica.
Nel terzo anno la violazione si configura laddove
non siano state svolte almeno il 50% della somma delle ore previste per
il primo e per il secondo anno più la quota parte delle ore riferite ai
mesi trascorsi dell'anno in corso rispetto al momento della verifica.
Nel quarto anno la violazione si configura laddove
non siano state svolte almeno il 60% della somma delle ore previste per
il primo, per il secondo e per il terzo anno più la quota parte delle
ore riferite ai mesi trascorsi dell'anno in corso rispetto al momento
della verifica.
Nel quinto anno la violazione si configura laddove
non siano state svolte almeno il 70% della somma delle ore previste per
il primo, per il secondo, per il terzo e per il quarto anno più la quota
parte delle ore riferite ai mesi trascorsi dell'anno in corso rispetto
al momento della verifica.
In buona sostanza la circolare ministeriale è
un incentivo per i datori di lavoro a violare la normativa e a non
rispettare gli obblighi formativi stabilendo anticipatamente delle
soglie di tollerabilità all'interno delle quali si è sicuri di non
incorrere in sanzioni.
Le aziende infatti vedono la formazione come un
indispensabile inconveniente necessario per godere dei benefici
normativi connessi all'Apprendistato ed è quindi evidente che tenderanno
a limitarsi alle percentuali di ore necessarie a garantire la propria
impunibilità.
Anche la figura del Tutor, centrale nelle precedenti
disposizioni legislative e ministeriali, con la circolare n. 5/2013
viene meno. Secondo il ministero "non può certamente sostenersi che
violazioni della disciplina in materia di presenza di un tutore o
referente aziendale determinino automaticamente l'applicazione del
regime sanzionatorio (...) per mancata formazione dell'apprendista".
Facendo anche in questo caso un parallelo sarebbe come dire che in un
qualsiasi luogo di lavoro la mancanza di un responsabile della sicurezza
che verifica e controlla l'applicazione della normativa non determina
una violazione che merita di essere punita.
Prima è stata giustificata l'introduzione
dell'Apprendistato con il fatto che i datori di lavoro sosterrebbero
ingenti costi per la formazione dei neo-assunti, costi che sono stati
puntualmente scaricati sugli stessi lavoratori attraverso i
sottoinquadramenti, ora, anche quando viene accertata la mancata
erogazione della formazione e vengono quindi meno le caratteristiche
essenziali della tipologia contrattuale, non si ottiene la riconduzione
di quel contratto sotto la disciplina del rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato.
L'unica verità che emerge dalla circolare è che l'ipocrisia dei padroni non ha limiti e in questo caso, come in altri, qualsiasi scusa e qualsiasi mezzo sono buoni per abbassare i salari.
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