la Cina decide di dotarsi di uno strumento che oggi la maggior parte del mondo giuridico romano-germanico reputa tutt’altro che innovativo, un Codice civile.
Il Codice civile (Minfa dian, 民法典) si compone di sette libri (Disposizioni generali, proprietà, contratti, diritti di personalità, famiglia e matrimonio, successione, danni)e 1240 articoli.
Il libro quinto (artt. 1040-1118) disciplina il matrimonio e la famiglia (hunyin jiating婚姻家庭).
Il matrimonio si basa sulla libertà, sulla monogamia e sulla uguaglianza fra uomo e donna (art. 1041) ed è basato sulla “completa disponibilità sia dell’uomo che della donna”, proibendo ogni forma di coercizione (art. 1046). Gli uomini non possono sposarsi prima dei 22 anni; le donne prima dei 20 (art. 1047). Nonostante il tentativo di introdurre nel codice il matrimonio fra persone dello stesso sesso, tema sollevato sia in seno all’Assemblea Nazionale del Popolo sia dai cittadini attraverso la forma petitoria prevista dalla Legge sulla Legislazione, il matrimonio rimane a carattere eterosessuale.
l libro quarto (art. 989-1039) disciplina i diritti di personalità (renge qian人格权), apportando delle significative innovazioni, non essendo basato su una preesistente legge.
L’art. 990 definisce i diritti di personalità come “il diritto alla vita, all’inviolabilità, all’integrità di una persona, alla salute, al nome, all’immagine, all’onore, alla privacy” e, fra gli altri, “ai diritti di personalità basati sulla libertà e la dignità personali”. I diritti di personalità sono inalienabili, intrasferibili, non ereditabili (art. 992). Allorquando un diritto di personalità viene violato, la vittima ha diritto che l’attore assuma la responsabilità civile del fatto in accordo con il Codice e con le altre disposizioni di legge (art. 995). La parte in una relazione giuridica civile, quando ha l’evidenza che l’attore abbia commesso o commetterà una violazione dei suoi diritti di personalità o sarà incapace di proteggere i suoi diritti o interessi legittimi in maniera adeguata, può rivolgersi alle Corti popolari per chiedere l’adozione delle misure più opportune (art. 997).
L’art. 1003 stabilisce che “una persona fisica gode del diritto all’inviolabilità e alla integrità della propria persona” e che “Nessuna organizzazione o individuo può infrangere tali diritti”. Sono inoltre riconosciuti il diritto alla salute, sia fisica che psicologica (art. 1004).
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